La consulenza tecnica, nel processo civile, è l'attività esercitata da un esperto, in questo caso uno “Psicologo”, munito di specifiche competenze e conoscenze, nei confronti del giudice (consulente tecnico d'ufficio) o delle parti (consulente tecnico di parte).
Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista. Viene nominato se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una, incarica una persona di propria fiducia (il consulente appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
L'art. 201 c.p.c. prevede che:
«Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.» |
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all'interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato.